Art. 2.
(Finalità).

      1. La presente legge:

          a) garantisce il libero esercizio delle professioni intellettuali in qualunque modo e forma esercitate, anche in forma subordinata o collettiva, al fine di tutelare gli interessi pubblici generali che la presente legge ad esse ricollega e allo scopo di garantire il corretto esercizio della professione e la qualità della prestazione professionale, l'indipendenza di giudizio e l'autonomia del professionista;

          b) favorisce il pieno sviluppo della persona umana, la sua libertà e dignità,

 

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nonché l'effettiva partecipazione dei professionisti all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;

          c) individua i criteri per garantire la concorrenza professionale, secondo canoni compatibili con la natura delle prestazioni e con l'organizzazione delle professioni intellettuali;

          d) garantisce, a tutela del soggetto fruitore della prestazione professionale e dell'intera collettività, la libertà di scelta del professionista, il pluralismo, l'indipendenza e la responsabilità diretta e individuale del professionista, secondo le regole di deontologia legittimamente stabilite da ciascuna categoria nell'ambito di un disegno organico del mondo professionale.